Accesso civico ai dati e documenti della PA, art. 5 comma 2 e art. 5 bis DLGS 33/2013 come modificati dal DLGS 97/2016.
L’art. 5 comma 2 del DLGS 33/2013, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".
L’art. 5 –bis dettaglia le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici.
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto e di seguito allegato senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, deve essere inviato a:
modulo-accesso-civico-generalizzato.pdf
Il "registro delle richieste di accesso civico generalizzato" viene aggiornato con cadenza trimestrale.
registro-richieste-accesso-civico-generalizzato.pdf