Attività di volo a seguito del DPCM del 2 marzo 2021 - in vigore dal 6 marzo 2021

Pubblicato il 05/03/2021

Il DPCM, contenente le nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, ha confermato le disposizioni di interesse dell’Aero Club d’Italia riferibili all’attività di volo.

Si conferma, pertanto, che l’attività di volo non risulta sospesa e potrà essere svolta in zona gialla e arancione, nei limiti di quanto previsto dall’art. 35, comma 2 per quanto riguarda gli spostamenti necessari.

La possibilità di atterrare in un luogo diverso da quello di partenza è limitata alle sole zone gialle o a situazioni di emergenza.

Ai sensi dell’art. 18, le sessioni di allenamento da parte di atleti in possesso di tessera agonistica sono consentite sull’intero territorio nazionale solo per i partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive riconosciuti di preminente interesse nazionale da parte del CONI.

Si ricorda, infine, che lo svolgimento dell’attività di volo in base alla normativa vigente resta sotto la responsabilità personale del singolo pilota, anche in relazione al necessario rispetto di eventuali discipline regionali o locali più restrittive.

 

Art. 18 comm. 1 DPCM del 2 marzo 2021  (Competizioni sportive di interesse nazionale) 

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. 


Art. 35 comm. 2  DPCM del 2 marzo 2021 (Misure relative agli spostamenti in zona arancione) 

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.